Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 12 gennaio 2016

 

Circolare n. 6/2016

 

 

Oggetto: Tributi – Disposizioni di natura tributaria contenute nella Legge di Stabilità 2016 – Legge 28.12.2015, n.208, su S.O. alla G.U. n.302 del 30.12.2015.

 

La Legge di Stabilità 2016, indicata in oggetto, essendo stata approvata dal Parlamento mediante voto di fiducia al Governo su un unico maxiemendamento, si compone di un solo articolo con 999 commi.

 

Numerose sono le disposizioni di natura tributaria. Di seguito si riassumono quelle di maggior interesse per le imprese.

 

Conferma dell’aliquota IVA al 22 per cento per il 2016 (commi da 5 a 7) – Gli aumenti dell’aliquota IVA che sarebbero dovuti entrare in vigore da quest’anno sono stati differiti al 2017; inoltre è stato contenuto l’aumento delle aliquote delle accise sui carburanti che entrerà in vigore dal 2018.

 

Esclusione dei macchinari imbullonati dalla rendita catastale degli immobili di categoria D ed E (commi da 21 a 24) – Sono stati introdotti nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili industriali e degli immobili a destinazione particolare (es. edifici portuali), prevedendo che non concorrono alla determinazione della rendita catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti siti nell’unità immobiliare e funzionali allo specifico processo produttivo. Sono stati esclusi dal computo della rendita catastale, tra gli altri, i macchinari imbullonati. La rideterminazione della rendita dovrà essere richiesta entro il 15 giugno 2016 per avere efficacia già ai fini del versamento IMU 2016.

 

Sospensione degli aumenti delle imposte locali (comma 26) – Per il 2016 è stata prevista la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti degli enti locali che prevedano incrementi delle imposte locali rispetto alle misure in vigore nel 2015.

 

Riduzione dell’aliquota IRES (commi da 61 a 64) – Dal 2017 l’aliquota passerà dal 27,5 al 24 per cento.

 

Super ammortamento per incentivare l’acquisto di beni strumentali (commi da 91 a 94) – E’ stato previsto un regime fiscale speciale per agevolare l’acquisto di beni strumentali nuovi nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Possono avvalersi del regime agevolato tutti i titolari di reddito di impresa, nonché gli esercenti arti e professioni. Il beneficio consiste nel maggiorare del 40 per cento il costo di acquisto del bene strumentale. Non sono incentivabili i beni immateriali, quelli il cui tasso di ammortamento sia inferiore al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni, nonché altri beni specifici (ad es. per le imprese ferroviarie il materiale rotabile diverso dalle motrici).

 

Credito d’imposta per acquisto di beni strumentali nel Mezzogiorno – Esclusione del settore trasporti (commi da 98 a 108) – E’ stato previsto un incentivo tramite credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali da parte di imprese residenti nel Mezzogiorno, escludendo dal beneficio il settore trasporti. L’esclusione sembra priva di fondamento e si fa riserva di approfondirne le cause.

 

Assegnazione agevolata di beni ai soci (commi da 115 a 121) – E’ stata prevista la possibilità, in via transitoria, per le società di assegnare o cedere ai soci beni mobili registrati e beni immobili, che non siano comunque beni strumentali. L’assegnazione deve avvenire entro il 30 settembre 2016 ed è soggetta al versamento di un’imposta sostitutiva dell’8 per cento.

 

Aumento delle deduzioni forfetarie IRAP per le società di persone (commi 123 e 124) – Sono state raddoppiate le misure delle ulteriori deduzioni IRAP valide per le società di persone a decorrere dal periodo d’imposta 2016.

 

Note di variazione ai fini IVA (commi 126 e 127) – E’ stato riformulato l’articolo 26 del DPR 633/1972, facilitando la possibilità di emettere le note di credito nei casi di mancato incasso delle fatture, in particolare quando il destinatario della fattura sia soggetto a procedure concorsuali.

 

Compensazione cartelle esattoriali con crediti verso P.A. (comma 129) – E’ stata estesa al 2016 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali con crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni. L’attuazione della norma sarà disciplinata con successivo decreto ministeriale.

 

Nuovi termini di accertamento (commi da 130 a 132) – I termini per l’accertamento sono stati allungati, ma è stato soppresso il raddoppio dei termini per le violazioni che configurano reati. In particolare a decorrere dalle dichiarazioni del 2016 il termine per l’accertamento scadrà alla fine del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo anno nel caso di omessa dichiarazione). Per le dichiarazioni presentate fino all’anno 2015 restano fermi i precedenti termini di accertamento disciplinati in ultimo dal decreto legislativo n.128/2015: le dichiarazioni potranno essere verificate fino al quarto anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazione (quinto anno nel caso di omessa dichiarazione); nel caso di reato i suddetti termini raddoppiano.

 

Regime sanzionatorio fiscale (comma 133) – La legge di Stabilità in esame ha disposto l’immediata entrata in vigore (dall’1.1.2016) della riforma del sistema sanzionatorio fiscale previsto dal decreto legislativo n.158/2015 (originariamente le nuove norme sarebbero dovute entrare in vigore dal prossimo anno).

 

Riammissione alla rateizzazione dei contribuenti decaduti (commi da 134 a 138) – E’ stata prevista una procedura per riammettere alla rateizzazione dei debiti tributari i contribuenti che erano decaduti dal beneficio. In particolare possono avvalersi della disposizione i contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 purché entro il 31 maggio prossimo versino la prima rata scaduta. L’agevolazione riguarda solo il versamento delle imposte dirette dovute a seguito di accertamenti con adesione. I contribuenti interessati, nei dieci giorni successivi al versamento devono trasmettere copia della relativa quietanza di versamento all’ufficio competente affinché lo stesso proceda con la sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo.

 

Soppressione della disciplina Black List (comma 142) – E’ stata finalmente soppressa la disciplina dei costi Black List, una disciplina che risultava penalizzante per le imprese di spedizione internazionale. A decorrere dal corrente periodo d’imposta, la deducibilità dei costi sostenuti con operatori residenti nei Paesi Black List seguirà il regime generale e non sarà più soggetta a vincoli. Come è noto, la modifica delle norme Black List è stato uno dei punti del Pacchetto Fiscale per la Logistica che Confetra presentò al Sottosegretario Zanetti.

 

Modifica della disciplina CFC – Nuovi obblighi per le multinazionali (commi da 142 a 147) – E’ stata semplificata la disciplina fiscale delle società che controllano società estere. In particolare non c’è più un elenco di Paesi considerati a tassazione privilegiata, ma viene stabilito che sono tali quelli dove il livello di tassazione è inferiore al 50 per cento di quella italiana. Per le imprese multinazionali con un fatturato consolidato di gruppo superiore a 750 milioni di euro è stato introdotto l’obbligo di rendicontare annualmente all’Amministrazione Finanziaria i ricavi, gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, gli altri elementi indicatori di attività economica svolta nei vari Stati di residenza (cd Country by Country Reporting previsto dalle direttive OCSE). La disciplina di questo nuovo istituto sarà fissata con successivo decreto del Ministro dell’Economia e Finanze.

 

Defiscalizzazione dei premi di produttività (commi da 182 a 189) – E’ stata introdotta in via definitiva una tassazione agevolata per le somme erogate ai dipendenti a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa in esecuzione di contratti aziendali o territoriali. Salvo espressa rinuncia scritta da parte del dipendente, quelle somme sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 10 per cento su un importo massimo complessivo lordo di 2 mila euro. L’agevolazione si applica ai lavoratori il cui reddito annuo da lavoro dipendente non superi i 50 mila euro. Inoltre è stato previsto che i fringe benefit concessi ai dipendenti di importo non superiore a 258 euro non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente né sono assoggettati all’imposta sostitutiva anche nel caso in cui gli stessi siano usufruiti, per scelta del lavoratore, in alternativa ai premi di produttività detassati. Con successivo decreto ministeriale saranno definiti i criteri e le modalità attuative del nuovo regime agevolato.

 

Welfare aziendale (comma 190) – E’ stato previsto che il datore di lavoro possa riconoscere alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti benefici che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, quali somme o servizi per l’istruzione, la ricreazione, l’educazione, l’assistenza sociale ai propri familiari, in particolare bambini e anziani.

 

Calamità naturali (comma 429) – E’ stato integrato lo Statuto del Contribuente (Legge n.212/2000) al fine di agevolare il versamento dei tributi da parte dei soggetti colpiti da calamità naturali. In particolare è stato previsto che i tributi sospesi o differiti a seguito di eventi eccezionali riprendono a essere versati mediante rateizzazione fino a 18 mesi, senza sanzioni, interessi o oneri accessori,. La rateizzazione è possibile, su richiesta dei contribuenti, anche nel caso il versamento dei tributi non sia stato sospeso.

 

Misure per l’autotrasporto (commi 645 e 646; commi da 650 a 652) – Da quest’anno il rimborso sulle accise carburante viene escluso per i veicoli più inquinanti (Euro 2 e inferiori). La misura è stata stimata in 160 milioni di euro annuali dal 2016 al 2020, 80 milioni di euro nel 2021 e 40 milioni di euro nel 2022. L’Agenzia delle Dogane dovrà monitorare gli scostamenti da quelle previsioni. Eventuali minori risparmi dovranno essere ripianati limitando gli stanziamenti su altre misure, mentre eventuali maggiori risparmi saranno destinati fino al 15 per cento a interventi per favorire l’acquisto di mezzi di ultima generazione e per la restante parte al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Lo stesso Fondo è stato rifinanziato per 10 milioni di euro al fine di consentire la ripresa dell’operatività della Sezione speciale per l’autotrasporto. A decorrere da quest’anno è stato inoltre introdotto in via sperimentale per un periodo di tre anni un regime di decontribuzione per i conducenti che esercitano l’attività con veicoli muniti di tachigrafo digitale e svolgono servizio in ambito internazionale per almeno 100 giorni in un anno. La riduzione è pari all’80 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi dovuti all’Inail. La decontribuzione è riconosciuta dall’Inps in base all’ordine cronologico delle domande da parte delle imprese interessate; lo stanziamento complessivo a disposizione è di 65,5 milioni di euro annui. Infine è stato previsto che la deduzione forfettaria giornaliera Irpef per le spese non documentabili spettante alle imprese di minore dimensione sia determinata in un’unica misura per i servizi svolti al di fuori del comune ove l’azienda è residente (non c’è più la maggiorazione per i servizi all’estero). Per i servizi resi all’interno del comune la deduzione è stata fissata al 35 per cento della suddetta misura unica che verrà determinata annualmente.

 

Rivalutazione agevolata dei beni d’impresa (commi da 889 a 897) – E’ stata introdotta la possibilità per le società di capitali di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio chiuso al 31.12.2014. La rivalutazione potrà essere effettuata versando in un’unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte sui redditi una imposta sostitutiva del 16 per cento (12 per cento per i beni non ammortizzabili) calcolata sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati.

 

Limite al pagamento in contante (commi da 898 a 904) – E’ stato innalzato a 3.000 euro il limite entro cui è permesso il trasferimento di denaro contante. La precedente soglia di 1.000 euro resta ferma per i trasferimenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni. E’ stata inoltre soppressa la norma che imponeva ai soggetti della filiera dei trasporti il pagamento con mezzi tracciabili del corrispettivo del trasporto.

 

 

Daniela Dringoli

La Legge di Stabilità 2016 è consultabile sul sito confederale www.confetra.com alla voce “Prontuari/Normative

Responsabile di Area

 

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